Art. 14.
(Condanna alle spese).

      1. Il giudice, ordinario e contabile, quando accoglie la domanda di risarcimento del danno, se non ravvisa giusti motivi di compensazione, condanna il soccombente a rimborsare le spese prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'articolo 12, liquidando le stesse assieme alle altre spese e agli onorari relativi alla difesa dell'ente danneggiato che non sono ritenuti superflui od eccessivi.
      2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, ordinario e contabile, quando respinge, per qualsiasi ragione e con qualsiasi formula, la domanda di risarcimento del danno, determina l'importo dovuto alla parte vincitrice per spese anticipate e onorari di difesa senza far luogo a compensazione delle stesse fra le parti. Il giudice, valutata la posizione assunta dal procuratore regionale e dall'ente danneggiato rispetto all'azione dall'uno o dall'altro proposta, stabilisce se il pagamento dell'importo liquidato a favore della parte vincitrice debba essere effettuato dall'erario o dall'ente danneggiato o da entrambi per quota percentuale. Nella determinazione degli onorari il giudice applica di regola quelli medi della tariffa dei diritti ed onorari di avvocato in vigore al momento della sentenza, tenuto conto anche dell'eventuale attività di assistenza nella fase pregiudiziale regolata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della presente legge. Quando tuttavia vi sia manifesta sproporzione fra l'importo determinato ai sensi del periodo precedente e l'impegno richiesto al difensore in relazione alle questioni trattate e alla posizione processuale del proprio assistito, il giudice può maggiorare l'importo stesso

 

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anche oltre il massimo della tariffa ovvero ridurlo al di sotto del minimo.
      3. Sulle spese e sugli onorari del giudizio di cassazione decide il giudice cui la causa è rinviata. Se il giudizio di cassazione è senza rinvio decide la stessa Corte di cassazione.
      4. In ogni caso di giudicato di rigetto dell'azione di danno è fatto salvo il diritto della parte vincitrice a ottenere dall'ente di appartenenza il rimborso delle maggiori spese di difesa effettivamente sostenute rispetto a quelle liquidate dal giudice.
      5. Fuori dai casi previsti dall'articolo 96 del codice di procedura civile, la condanna alle spese subita dall'ente danneggiato non dà luogo a risarcimento a carico di coloro che hanno deliberato l'azione.